LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza. A scioglimento di riserva assunta all'udienza del 24 febbraio 2004, ha emesso la seguente ordinanza n. 6. Nel procedimento promosso con l'appello n. 701/2003, depositato il 16 settembre 2003 avverso la sentenza n. 32/3/2003 emessa dalla Commissione triburtaria provinciale di Imperia proposto dal Comune di Bordighera, controparte: Miramare S.a.s., p.zza Colombo n. 22 - 18038 San Remo, difeso da Miramare S.a.s. di Allione Franco, piazza Colombo n. 22, 18038 San Remo. Atti impugnati: avviso di accertamento ICI 1998. Ritenuto in fatto Il Comune di Bordighera ha presentato appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia che ha accolto il ricorso della Miramare S.a.s. dalla stessa proposto avverso avviso di accertamento ICI anno 1998. Detta societa', proprietaria dal 1982 di un immobile, sito in Bordighera Via Romana, n. 2, otteneva nel 1989 la concessione edilizia per la ristrutturazione dello stesso, con cambio di destinazione d'uso, da albergo a destinazione turistico alberghiera. Nel corso dei lavori, avendo eseguito varianti al progetto, per trasformare l'edificio in casa di civile abitazione, presentava nel gennaio 1995 domanda di concessione in sanatoria a' sensi della legge n. 47/1985. A completamento di tale domanda, la societa' Miramare dovette presentare nel 1997 la prova dell'accatastamento di tutte le unita' immobiliari. A seguito di tale accatastamento il Comune di Bordighera invio' avviso di accertamento ICI per l'anno 1998 calcolato sulla base della rendita catastale effettiva. La Commissione tributaria provinciale, a seguito del ricorso della societa', annullava l'accertamento dell'ufficio, ritenendo che l'immobile, non ancora ultimato, ancorche' iscritto a catasto, dovesse ai fini tributari essere considerato ancora area fabbricabile, a norma dell'art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, comma 6 che prevede che in caso di demolizione di fabbricati, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori, o se antecedente, fino alla data di utilizzo. Sostiene l'appellante che l'accatastamento richiesto ai fini della concessione della sanatoria poteva avvenire senza attribuzione di rendita catastale. La societa' ha invece dichiarato al Catasto n. 48 unita' immobiliari, come finite e ha proposto l'attribuzione della rendita catastale che e' stata accettata dall'ufficio che ha provveduto ad inserirla in atti. D'altro canto, se l'immobile in questione risultava ancora in corso di costruzione, non era consentito attribuire alcuna rendita, ma solo l'iscrizione a fini inventariali. Conseguentemente, poiche' le unita' immobiliari in oggetto risultano iscritte a Catasto e dotate di rendita, diventa obbligatorio per il comune assoggettarle all'imposta in argomento. Motivi della decisione Questo Collegio ritiene che l'art. 5 sesto comma del d.lgs. n. 504/1992, cosi' come formulato in antitesi a quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo che prevede l'assoggettabilita' ad ICI degli immobili iscritti a Catasto sulla base della rendita catastale assegnata, presenti caratteri di incostituzionalita' in quanto non prevede che, in caso di demolizione di fabbricati, anche se la nuova costruzione sia gia' iscritta a Catasto e dotata di rendita, finche' la stessa non risulti ultimata o comunque utilizzata, l'assoggettamento ad ICI debba avvenire, analogamente, sulla base di un imponibile costituito dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Tali profili di incostituzionalita' discendono, ad avviso di questo Collegio, dal contrasto di tale normativa con gli artt. 3 e 53 della Costituzione che garantiscono l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Nell'ipotesi di demolizione di un fabbricato e della sua successiva ricostruzione, infatti, finche' non risulti ultimato o comunque utilizzato, esso non e' in grado di essere potenzialmente fonte di un reddito edilizio, e come tale esprimere un valore da assumere quale base imponibile dell'imposta in questione che colpisce infatti il valore dell'immobile, determinato sulla base della potenziale redditivita'. Per tale ragione il legislatore con il disposto dell'art. 5 sesto comma del citato d.lgs. n. 504/1992 ha opportunamente previsto l'assoggettabilita' dell'immobile ad ICI sulla base del valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Identico trattamento pertanto, dovrebbe essere riservato anche al fabbricato in corso di costruzione, ancorche' lo stesso sia gia' stato iscritto a Catasto e dotato di una rendita catastale, la cui operativita' non potra' decorrere che dalla data di ultimazione o di effettivo utilizzo. Diversamente ci si troverebbe in presenza di una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti di situazioni sostanzialmente identiche e comunque all'assoggettamento ad ICI di un immobile assumendo come base imponibile un valore del bene di fatto inesistente. Per le ragioni sopra esposte, ritenendo rilevante la questione di legittimita' costituzionale della disciplina legislativa in materia di ICI sopra richiamata, ai fini della decisione del ricorso oggetto del presente procedimento, deve essere disposta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.