LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    A  scioglimento  di  riserva  assunta all'udienza del 24 febbraio
2004, ha emesso la seguente ordinanza n. 6.
    Nel  procedimento  promosso con l'appello n. 701/2003, depositato
il  16  settembre  2003 avverso la sentenza n. 32/3/2003 emessa dalla
Commissione triburtaria provinciale di Imperia proposto dal Comune di
Bordighera, controparte: Miramare S.a.s., p.zza Colombo n. 22 - 18038
San Remo, difeso da Miramare S.a.s. di Allione Franco, piazza Colombo
n. 22, 18038 San Remo.
    Atti impugnati: avviso di accertamento ICI 1998.

                          Ritenuto in fatto

    Il  Comune di Bordighera ha presentato appello contro la sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Imperia che ha accolto il
ricorso della Miramare S.a.s. dalla stessa proposto avverso avviso di
accertamento ICI anno 1998.
    Detta  societa',  proprietaria  dal  1982 di un immobile, sito in
Bordighera  Via  Romana,  n. 2,  otteneva  nel  1989  la  concessione
edilizia   per  la  ristrutturazione  dello  stesso,  con  cambio  di
destinazione d'uso, da albergo a destinazione turistico alberghiera.
    Nel  corso  dei lavori, avendo eseguito varianti al progetto, per
trasformare  l'edificio  in casa di civile abitazione, presentava nel
gennaio 1995 domanda di concessione in sanatoria a' sensi della legge
n. 47/1985.  A  completamento  di  tale domanda, la societa' Miramare
dovette  presentare nel 1997 la prova dell'accatastamento di tutte le
unita'  immobiliari.  A  seguito  di tale accatastamento il Comune di
Bordighera   invio'  avviso  di  accertamento  ICI  per  l'anno  1998
calcolato sulla base della rendita catastale effettiva.
    La  Commissione  tributaria  provinciale,  a  seguito del ricorso
della  societa', annullava l'accertamento dell'ufficio, ritenendo che
l'immobile,  non  ancora  ultimato,  ancorche'  iscritto  a  catasto,
dovesse   ai   fini   tributari   essere   considerato   ancora  area
fabbricabile, a norma dell'art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, comma 6 che
prevede  che in caso di demolizione di fabbricati, la base imponibile
e'  costituita  dal  valore  dell'area, senza computare il valore del
fabbricato  in  corso  d'opera,  fino  alla  data  di ultimazione dei
lavori, o se antecedente, fino alla data di utilizzo.
    Sostiene  l'appellante  che  l'accatastamento  richiesto  ai fini
della  concessione della sanatoria poteva avvenire senza attribuzione
di  rendita  catastale.  La  societa' ha invece dichiarato al Catasto
n. 48  unita'  immobiliari,  come finite e ha proposto l'attribuzione
della  rendita  catastale  che e' stata accettata dall'ufficio che ha
provveduto  ad  inserirla  in  atti.  D'altro canto, se l'immobile in
questione   risultava   ancora  in  corso  di  costruzione,  non  era
consentito  attribuire  alcuna  rendita,  ma solo l'iscrizione a fini
inventariali.
    Conseguentemente,   poiche'  le  unita'  immobiliari  in  oggetto
risultano   iscritte   a   Catasto   e  dotate  di  rendita,  diventa
obbligatorio per il comune assoggettarle all'imposta in argomento.

                       Motivi della decisione

    Questo  Collegio  ritiene  che  l'art. 5  sesto  comma del d.lgs.
n. 504/1992,  cosi'  come formulato in antitesi a quanto previsto dal
secondo  comma  dello stesso articolo che prevede l'assoggettabilita'
ad  ICI  degli  immobili  iscritti a Catasto sulla base della rendita
catastale  assegnata,  presenti  caratteri  di incostituzionalita' in
quanto  non  prevede che, in caso di demolizione di fabbricati, anche
se  la  nuova  costruzione  sia  gia'  iscritta a Catasto e dotata di
rendita,   finche'   la   stessa  non  risulti  ultimata  o  comunque
utilizzata,  l'assoggettamento  ad  ICI debba avvenire, analogamente,
sulla  base  di  un  imponibile costituito dal valore dell'area senza
computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
    Tali  profili  di  incostituzionalita'  discendono,  ad avviso di
questo Collegio, dal contrasto di tale normativa con gli artt. 3 e 53
della   Costituzione   che  garantiscono  l'uguaglianza  di  tutti  i
cittadini  davanti  alla  legge  e l'obbligo di concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva.
    Nell'ipotesi   di  demolizione  di  un  fabbricato  e  della  sua
successiva  ricostruzione,  infatti,  finche'  non risulti ultimato o
comunque  utilizzato,  esso  non e' in grado di essere potenzialmente
fonte  di  un  reddito  edilizio,  e come tale esprimere un valore da
assumere quale base imponibile dell'imposta in questione che colpisce
infatti   il  valore  dell'immobile,  determinato  sulla  base  della
potenziale  redditivita'.  Per  tale  ragione  il  legislatore con il
disposto  dell'art. 5  sesto  comma  del citato d.lgs. n. 504/1992 ha
opportunamente  previsto  l'assoggettabilita'  dell'immobile  ad  ICI
sulla  base  del  valore  dell'area,  senza  computare  il valore del
fabbricato in corso d'opera.
    Identico trattamento pertanto, dovrebbe essere riservato anche al
fabbricato  in  corso  di  costruzione,  ancorche' lo stesso sia gia'
stato  iscritto  a  Catasto e dotato di una rendita catastale, la cui
operativita'  non potra' decorrere che dalla data di ultimazione o di
effettivo  utilizzo. Diversamente ci si troverebbe in presenza di una
ingiustificata  disparita' di trattamento nei confronti di situazioni
sostanzialmente identiche e comunque all'assoggettamento ad ICI di un
immobile  assumendo  come base imponibile un valore del bene di fatto
inesistente.
    Per le ragioni sopra esposte, ritenendo rilevante la questione di
legittimita'  costituzionale  della disciplina legislativa in materia
di  ICI sopra richiamata, ai fini della decisione del ricorso oggetto
del  presente  procedimento, deve essere disposta la rimessione degli
atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.